Adeguato al COD. III SETTORE Decreto Legge 3 luglio 2017 N. 117
“ASSOCIAZIONE PENSIONATI di GUSSAGO” – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE –
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata
L’Associazione Pensionati di Gussago, costituita il 30 novembre 1994, assume la denominazione “Associazione Pensionati di Gussago – Associazione di promozione sociale”, di seguito semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “Associazione Pensionati di Gussago – APS”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione fissa la propria sede in Gussago (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2. Statuto
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri aderenti, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/17;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare l’Associazione si prefigge di:
- aiutare le persone in stato di bisogno, anche garantendo un servizio di accompagnamento sui servizi di trasporto per disabili organizzati dal Comune di Gussago o da altri enti pubblici locali;
- favorire la presenza attiva dell’anziano nella comunità, attraverso l’aggregazione e l’organizzazione di attività dove la persona possa esprimersi secondo la propria indole e le proprie capacità;
- organizzare e gestire attività culturali e/o corsi di vario genere a favore dei propri aderenti, di loro familiari o terzi, relativi, a mero titolo esemplificativo, alla psicologia, all’informatica, all’arte, all’attualità e a quanto possa essere di interesse e di utilità per la socializzazione e la crescita, anche culturale, della persona;
- promuovere ed organizzare attività culturali e di socializzazione per gli aderenti, i loro famigliari ed i terzi, che prevedano anche viaggi e soggiorni;
- aiutare, anche economicamente, le persone in difficoltà, erogando denaro e servizi gratuiti. …….
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 4. Ammissione
Sono aderenti ali’ Associazione le persone fisiche che hanno compiuto o sono nell’anno del compimento dei sessanta anni di età che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono perseguirle e si impegnano per il loro raggiungimento.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli aderenti.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante aderente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il aderenti.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio.
Tra i aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri aderenti, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è aderente o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli aderenti.
ARTICOLO 6. Perdita della qualità di aderente
La qualità di aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli aderenti.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.
I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 8. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- l’economo;
- L’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge
ARTICOLO 9. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un aderente nominato dall’Assemblea.
ARTICOLO 10. Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 11. Assemblea ordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
- l’elezione e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 22 e 24 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se all’Associazione aderiscono almeno cinquecento membri ovvero può essere portatore di cinque deleghe se gli aderenti all’Associazione sono superiori a cinquecento.
ARTICOLO 12. Assemblea straordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
- la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno il venti per cento degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se all’Associazione aderiscono almeno cinquecento membri ovvero può essere portatore di cinque deleghe se gli aderenti all’Associazione sono superiori a cinquecento.
ARTICOLO 13. Il Consiglio di Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri eletti dall’Assemblea degli aderenti per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Economo.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea degli aderenti.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il bilancio consuntivo di esercizio e ha cura della conservazione dei registri contabili e dei libri sociali obbligatori.
Provvede ad effettuare i pagamenti regolarmente deliberati e dispone delle risorse finanziarie secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione
ARTICOLO 17. L’Economo del Consiglio di Amministrazione
L’Economo provvede all’aggiornamento e alla programmazione dei fabbisogni, della manutenzione dei beni e delle attrezzature dall’Associazione.
All’’Economo compete inoltre la determinazione del fabbisogno, la custodia e la distribuzione degli stampati, della carta e del materiale di cancelleria e vario.
L’Economo provvede pure all’acquisto, alla gestione e alla custodia dei libri e delle riviste dell’Associazione.
L’Economo, infine, sovraintende all’organizzazione e alla gestione dei corsi e delle attività dell’Associazione anche in occasione di convegni, iniziative e manifestazioni.
ARTICOLO 18. L’Organo di controllo
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea degli aderenti, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 19. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
– quote di adesione;
– contributi degli aderenti;
– contributi pubblici e privati;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
– entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art. 85 del D.Lga. 117/17;
– entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
– entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
– ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
ARTICOLO 20. Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ARTICOLO 21. Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio consuntivo di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 22. Avanzi di gestione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ARTICOLO 23. Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene:
– il Registro dei Volontari;
– il Libro degli Associati;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
– il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24. Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, preferibilmente Associazione di promozione sociale secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 25. Clausola compromissoria
Tutte le controversie, purchè compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.
ARTICOLO 26. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.
ARTICOLO 27 – Norma transitoria
Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel predetto Registro.